Multe Covid 19 e sanzioni, cosa prevede la legge e cosa serve sapere su pagamento, notifica e impugnazione.
Con l’entrata in vigore dei decreti per il contrasto del Coronavirus, l’ultimo è quello che termina il 3 dicembre, sono aumentati controlli e di conseguenza anche multe e sanzioni per i trasgressori.
Forze di polizia e agenti municipali vigilano per fare osservare le regole. La prima riguarda i motivi per cui si è fuori casa negli orari non previsti.
Ricordiamo che per esigenze lavorative o per motivi di salute ci si può spostare, ma occorre avere questa autocertificazione.
Le sanzioni e le multe covid
Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?
Per rispondere a questa domanda usiamo direttamente la risposta fornita dal Governo nella sezione delle domande frequenti del decreto “Io resto a casa”.
“Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate.
In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro).
Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro.
Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni.
In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Cosa accade se non si rispetta la quarantena
“Il mancato rispetto della quarantena – continua la nota – da parte di chi è risultato positivo al Covid-19 comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione.
In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato.
Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia.
Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
Multe Covid: pagamento, notifica, impugnazione e casellario giudiziario
“La sanzione amministrativa (di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) non viene iscritta nel casellario giudiziale.
Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).
La condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione”.
Per quanto riguarda pagamento, notifica e impugnazione della sola multa, valgono le stesse regole di una sanzione amministrativa.